Ieri il Cagliari Calcio ha ufficializzato il tesseramento dell’attaccante nordcoreano Han Kwang-Song come “giovane di serie“: cosa dicono in merito le carte federali?
All’interno delle “Norme organizzative interne dell F.I.G.C. – Parte I – I soggetti” vengono identificati i calciatori tesserati in 3 categorie: professionisti, non professionisti e giovani. In quest’ultima sezione, l’articolo 33 parla in modo approfondito dei “giovani di serie“, ovvero la sottocategoria a cui appartiene il neo rossoblu Han.
1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.
2. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
3. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. II calciatore”giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1; d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.
5. Nel caso di calciatore “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore.
6. II calciatore “giovane di serie” in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.
Fabio Ornano
(admaioramedia.it)