Conclusa con un nulla di fatto la riunione della maggioranza di centrosinistra, svoltasi ieri tra Governatore e partiti, per la designazione del supermanager unico della Asl regionale (Azienda per la tutela della salute, Ats), resta la proroga di 45 giorni dei commissari delle Asl, deciso dalla Giunta per porre rimedio al vuoto dirigenziale che si verificherebbe a causa dei litigi su nomi e criteri della designazione.
Ma proprio su questa ‘trovata’ dell’Esecutivo, arriva l’allarme lanciato dai Riformatori che ricordano le parole di una sentenza del Consiglio di Stato (numero 3653 del 3 luglio 2001): «Il regime di prorogatio (legale o di fatto) non può ottenere estensione allorché si tratti di organo straordinario, temporaneo ed eccezionale». Perciò, hanno presentato due diffide, una al presidente della Regione e l’altra ai commissari straordinari delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Sardegna: “Nessuno può considerarsi in regime di prorogatio perché rischia di incorrere nel reato di peculato”. Perciò, sostengono i Riformatori, c’è solo un modo per uscire dal caos: nominare subito il manager oppure approvare in Consiglio una leggina che proroghi i commissariamenti.
«Con evidenza lapalissiana – hanno scritto nella diffida ai commissari – il quadro normativo ricondotto per procedere a tali menzionate proroghe rende le stesse illegittime, anche in violazione delle norme e dei principi che regolano il procedimento amministrativo. Infatti la normativa di cui alla legge n.444/1994 non è applicabile al caso degli organi straordinari di qualsiasi amministrazione, incluso il caso delle aziende del servizio sanitario regionale. Il commissario straordinario è un organo che viene investito, in via temporanea ed eccezionale, dei medesimi poteri dell’organo amministrativo ordinario quando esso non sia in grado di operare ed il ricorso a tale strumento può considerarsi giustificato ove sussistano oggettive cause di impedimento alla costituzione, rinnovo o funzionamento dell’organo ordinario, e non anche quando esse dipendano dall’inerzia dell’amministrazione competente a nominare un altro».
La lettera si chiude con la diffida formale ai commissari «dall’esercitare mansioni, funzioni e compiti del commissario straordinario dell’Azienda che le era stata precedentemente affidata, dall’occupare uffici o locali della stessa azienda e dall’utilizzare materiali e apparecchiature di cui ha avuto disponibilità durante il suo irrevocabilmente cessato incarico. Ogni comportamento contrario a quanto segnalato nella presente diffida comporterebbe, quantomeno, il reato di usurpazione di pubbliche funzioni e quello di peculato». (red)
(admaioramedia.it)
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Giovanna Chierroni
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